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La revisione della legge sul diritto d’autore (LDA) per l’IA: posizione

L’intelligenza artificiale deve poter utilizzare contenuti protetti – ma non al di fuori del diritto d’autore. Training, fine-tuning, retrieval e altre utilizzazioni automatizzate ricorrono in molti casi a opere e prestazioni protette. La revisione deve rendere possibile un mercato delle licenze funzionante. È un’occasione per ricordare i vantaggi collaudati del diritto d’autore – nell’interesse, in definitiva, di tutte le parti.

Da anni modelli e sistemi di IA, fornitori di servizi e utenti si servono dell’intelligenza artificiale su opere e prestazioni protette. Queste utilizzazioni sono perlopiù non autorizzate, non remunerate e opache. Sono prive di base giuridica. I diritti d’autore e i diritti di protezione affini, altrimenti collaudati, nell’era dell’IA possono essere fatti valere solo in misura limitata. Creativi e produttori di contenuti non sono più disposti a essere usati come fornitori di materia prima – con l’inevitabile conseguenza che le prestazioni culturali sono inoltre messe in concorrenza da produzioni di IA di massa. I processi giudiziari all’estero mostrano che il tempo stringe e che manca certezza del diritto.

 

Sul piano giuridico e politico, in numerosi ordinamenti stanno oggi nascendo modelli di licenza per autorizzare e remunerare il training dell’IA (training e adattamento dei modelli e sistemi di IA), il retrieval tramite IA (accessi a banche dati e informazioni attuali) e utilizzazioni analoghe. La concessione di licenze crea un ecosistema per i contenuti di IA: senza crescita incontrollata, violazioni di diritti e opacità. Con la licenza i titolari dei diritti hanno la possibilità di sottrarre le proprie opere e prestazioni all’utilizzo da parte dell’IA oppure di consentire soltanto determinate ricerche, prodotti e servizi.

 

In Svizzera, nel 2026, il Consiglio federale e l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) presenteranno un progetto di legge. Alla base vi è la mozione Gössi, trasmessa al Consiglio federale in forma modificata.

 

Le raccomandazioni per la revisione della LDA nell’era dell’IA sono le seguenti:

 

1. Rafforzamento dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini. L’attuale estensione dei diritti copre già la maggior parte delle utilizzazioni mediante IA, ma mancano chiarezza e certezza del diritto. La legge sul diritto d’autore deve stabilire espressamente che il training dell’IA, il retrieval tramite IA e tutte le altre utilizzazioni mediante IA rientrano nell’ambito protetto dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini.

 

2. Principio del consenso dei titolari dei diritti. L’intelligenza artificiale rientra oggi tra le modalità con cui opere linguistiche, visive, musicali, acustiche e audiovisive vengono utilizzate e sfruttate. Spetta ai titolari dei diritti decidere su questa diffusione e utilizzazione, mediante contratti di licenza individuali o tariffe delle società di gestione collettiva.

 

3. Principio della partecipazione dei titolari dei diritti. Chi crea valore con opere e prestazioni protette, per sé o per altri, deve far partecipare le persone creative e gli altri titolari dei diritti. Finché non è possibile un’efficace attuazione tecnica dei diritti – come previsto nell’Unione europea –, devono essere previste remunerazioni per autori, autrici e altri titolari di diritti d’autore e di diritti di protezione affini.

 

4. Nessuna libertà di utilizzazione gratuita. Occorre rinunciare alle eccezioni al diritto d’autore prive di remunerazione. I sistemi di IA di ogni tipo devono essere trattati come gli altri attori della catena di sfruttamento dei contenuti. O acquistano licenze contrattuali oppure beneficiano di una licenza collettiva – sempre con un diritto alla remunerazione.

 

5. Privilegi per la ricerca con diritto alla remunerazione. Occorre rinunciare alle eccezioni gratuite di text and data mining e ad analoghe eccezioni per la ricerca. Gli sviluppi di IA possono iniziare come ricerca, ma sono spesso sostenuti da imprese tecnologiche e prima o poi diventano un prodotto – in concorrenza con le creazioni e prestazioni culturali utilizzate per il loro sviluppo.

 

6. Attuazione dei diritti. I diritti su opere e prestazioni e i diritti alla remunerazione devono poter essere fatti valere, anche nei confronti di offerte estere utilizzate in Svizzera. In questo modo si evita anche una discriminazione degli sviluppi svizzeri di IA e non si svantaggia la piazza svizzera dell’innovazione e dell’IA.

 

7. Diritto di protezione affine per i media, IA compresa. Se il diritto di protezione affine per i media farà parte della revisione legislativa, la sua introduzione va accolta favorevolmente – senza ritardi. I riassunti generati con IA come risposta alle ricerche in Internet sono oggi comuni; la legge deve comprendere anche questa forma di utilizzo dell’IA e il retrieval in tutte le sue forme come ingerenza nei diritti d’autore e nei diritti di protezione affini.

 

8. Società di gestione collettiva. Nella configurazione legislativa della revisione sull’IA le licenze collettive saranno centrali. Le società di gestione collettiva hanno esperienza con tali licenze e sono in grado di ampliare i propri servizi. Se fossero necessarie dichiarazioni di opt-out, le società di gestione collettiva devono essere coinvolte in prima linea nel progetto legislativo.

 

Per ragioni di attualità occorre prendere posizione anche su interventi parlamentari trattati o almeno depositati. Le nostre richieste politiche sono le seguenti:

 

Conferma delle remunerazioni per le copie. Un modello di licenza collaudato della gestione collettiva riguarda le remunerazioni per le copie nelle scuole e nelle organizzazioni e le remunerazioni per i supporti di memoria utilizzati nella sfera privata. Le basi delle comuni 8, 7 e 4 e le relative remunerazioni vanno rafforzate. In questo senso, gli interventi attuali – iniziativa parlamentare Aeschi e mozione Nantermod – devono essere respinti senz’altro.

 

collettive estese invece di privilegi. Nei settori della formazione e delle biblioteche sono in discussione privilegi legali talvolta ampi. Dove sono previste remunerazioni, almeno il principio della partecipazione viene rispettato – come nella mozione Binder-Keller del giugno 2026. Per la Biblioteca nazionale sarebbero state adatte licenze collettive estese; è stata invece approvata in un’altra legge, la legge sulla Biblioteca nazionale, un’eccezione che non si integra nel diritto d’autore.

 

Nel secondo esempio le società di gestione collettiva, il settore librario e le associazioni culturali non sono riusciti a garantire una politica coerente del diritto d’autore. Il caso della Biblioteca nazionale, che merita senza dubbio sostegno e rispetto, era troppo sfavorevole a tal fine. I giganti della tecnologia possono invece attendersi meno sostegno. L’obiezione contro questa ricerca di soluzioni caso per caso è la seguente: nel diritto d’autore non dovrebbe contare la simpatia. I titolari dei diritti meritano protezione e remunerazione in tutti i casi in cui le loro opere e prestazioni sono utilizzate da qualcuno che non si limita a consumarle, ma utilizza e diffonde contenuti.

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